Il Caso BROADCOM/VMWARE
L’Association of Corporate Counsel (ACC), associazione internazionale che rappresenta oltre 48.000 giuristi d’impresa in più di 100 Paesi, ha presentato il 13 agosto 2026 un’istanza di intervento dinanzi al Tribunale dell’Unione europea nel procedimento Broadcom Inc. e VMware International Unlimited Company contro Commissione europea (causa T-280/26).
L’intervento riguarda una questione che supera il perimetro del diritto della concorrenza nel quale è sorta la controversia: la tutela della riservatezza delle comunicazioni tra l’impresa e i propri giuristi interni e, più in generale, il riconoscimento del legal professional privilege alle attività svolte dagli in-house counsel.
La vicenda assume interesse anche per le imprese italiane. Il tema della riservatezza della consulenza legale interna si collega infatti direttamente alla progressiva trasformazione della funzione Legal, sempre più coinvolta nei processi di compliance, nelle indagini interne, nella gestione dei rischi e nei sistemi di controllo aziendale. In questa news esamineremo:
- Il procedimento Broadcom/VMware e la richiesta di informazioni della Commissione europea;
- L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 3 agosto 2026;
- L’intervento dell’Association of Corporate Counsel;
- L’attuale orientamento europeo derivante dalla sentenza Akzo Nobel del 2010;
- L’evoluzione degli ordinamenti nazionali e il problema dell’indipendenza del giurista interno;
- Gli effetti del legal privilege sulle attività di compliance e sulle internal investigation;
- Le possibili ricadute sulla governance e sui sistemi di controllo delle imprese italiane.
1. IL PROCEDIMENTO BROADCOM/VMWARE
La controversia è sorta nell’ambito dell’attività della Commissione europea relativa al caso AT.40924 – VMware software licensing.
Con decisione C(2026) 1477 final del 26 febbraio 2026, adottata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1/2003 – Richieste di informazioni, la Commissione aveva richiesto a Broadcom e VMware la produzione di una serie di documenti.
La disposizione attribuisce alla Commissione il potere di richiedere mediante decisione alle imprese e associazioni di imprese tutte le informazioni necessarie per l’esercizio dei propri poteri in materia di concorrenza.
Broadcom e VMware hanno contestato la richiesta nella parte in cui avrebbe comportato la produzione di documenti considerati coperti dal legal professional privilege secondo il diritto di Paesi terzi, in particolare degli Stati Uniti.
Il problema è particolarmente significativo per i gruppi multinazionali. Un documento predisposto nell’ambito dell’attività di consulenza legale interna può infatti essere protetto nell’ordinamento nel quale è stato formato, ma non beneficiare necessariamente della medesima tutela nell’ambito di un procedimento condotto dalla Commissione europea.
Il contenzioso ha quindi evidenziato un possibile disallineamento tra la disciplina europea e quella applicabile in altri ordinamenti nei quali opera la medesima impresa.
2. L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE UE DEL 3 AGOSTO 2026
Broadcom e VMware avevano chiesto al Tribunale dell’Unione europea, ai sensi degli articoli 278 TFUE – Mancanza di effetto sospensivo dei ricorsi e potere della Corte di ordinare la sospensione dell’atto impugnato – e 279 TFUE – Provvedimenti provvisori, la sospensione dell’efficacia della decisione della Commissione nella parte riguardante i documenti protetti secondo il diritto di Paesi terzi.
Il Presidente del Tribunale si è pronunciato con l’ordinanza del 3 agosto 2026, causa T-280/26 R, Broadcom Inc. e VMware International Unlimited Company contro Commissione europea.
Nel frattempo, con decisione C(2026) 3350 final del 13 maggio 2026, la Commissione aveva modificato parzialmente la precedente richiesta.
La Commissione aveva infatti accettato, in via eccezionale, di escludere dalla richiesta le comunicazioni contenenti consulenza legale provenienti da o dirette a avvocati esterni indipendenti, compresi quelli abilitati all’esercizio della professione in Paesi terzi.
Il Tribunale ha conseguentemente dichiarato che non vi era più luogo a statuire sulla richiesta cautelare relativamente a tali documenti.
Diversa è rimasta la questione delle comunicazioni con i giuristi interni all’impresa: per la parte residua, la domanda cautelare è stata respinta. L’ordinanza non rappresenta tuttavia la decisione definitiva sul ricorso principale, che risulta ancora pendente.
3. L’INTERVENTO DELL’ASSOCIATION OF CORPORATE COUNSEL
In questo contesto si colloca l’iniziativa annunciata il 13 agosto dall’Association of Corporate Counsel (ACC). L’associazione ha presentato domanda di intervento nel procedimento T-280/26 a sostegno del riconoscimento di una maggiore tutela della riservatezza delle comunicazioni tra imprese e giuristi interni.
Secondo ACC, il problema non riguarda soltanto la posizione professionale degli in-house counsel. La possibilità per il management di richiedere e ricevere una valutazione legale riservata costituisce infatti una condizione rilevante per consentire alla funzione Legal di svolgere attività quali:
- valutazione preventiva dei rischi legali;
- internal investigation;
- verifica della conformità normativa;
- gestione delle segnalazioni e delle criticità;
- analisi di potenziali violazioni;
- supporto agli organi societari;
- interlocuzione con le altre funzioni di controllo.
La questione assume quindi una dimensione organizzativa.
Se la comunicazione con il giurista interno non gode di adeguate garanzie di riservatezza, può risultare ridotta la disponibilità delle funzioni aziendali a rappresentare integralmente situazioni problematiche o potenziali violazioni alla funzione Legal.
4. IL PRECEDENTE AKZO NOBEL
Il punto di riferimento della giurisprudenza europea rimane la sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2010, causa C-550/07 P, Akzo Nobel Chemicals Ltd e Akcros Chemicals Ltd contro Commissione europea.
La controversia riguardava anch’essa i poteri investigativi della Commissione europea in materia di concorrenza e la possibilità di considerare protette le comunicazioni intervenute con un avvocato interno all’impresa.
La Corte confermò l’orientamento secondo il quale la tutela del legal professional privilege nel diritto dell’Unione presuppone l’indipendenza dell’avvocato. Secondo la Corte, il rapporto di lavoro che lega il giurista interno all’impresa non consentiva di riconoscergli un grado di indipendenza comparabile a quello dell’avvocato esterno.
La conseguenza fu particolarmente rilevante: le comunicazioni tra l’impresa e il proprio in-house counsel non beneficiarono della medesima protezione riconosciuta alle comunicazioni con un avvocato esterno indipendente.
L’orientamento Akzo Nobel ha continuato da allora a rappresentare un riferimento fondamentale nella disciplina europea delle investigazioni antitrust.
5. QUADRO EUROPEO IN EVOLUZIONE
Uno degli argomenti posti al centro dell’iniziativa dell’Association of Corporate Counsel riguarda l’evoluzione intervenuta negli ordinamenti degli Stati membri dopo la sentenza Akzo Nobel.
Già nelle conclusioni presentate il 29 aprile 2010 nella causa C-550/07 P, l’Avvocato generale Juliane Kokott aveva esaminato la situazione degli ordinamenti nazionali al fine di verificare l’esistenza di principi comuni sufficientemente consolidati.
La posizione restrittiva allora accolta dovrebbe pertanto essere letta anche alla luce del quadro normativo esistente in quel momento. Secondo ACC, nei quindici anni successivi il numero degli Stati membri che riconoscono forme di privilege alle comunicazioni con gli in-house counsel sarebbe più che raddoppiato.
L’evoluzione degli ordinamenti nazionali riapre pertanto il problema della persistenza delle condizioni sulle quali era stata costruita la soluzione adottata nel 2010: non ne deriva automaticamente il superamento della giurisprudenza Akzo Nobel. Il dato assume tuttavia rilievo perché la costruzione dei principi generali del diritto dell’Unione può tenere conto anche dell’evoluzione delle tradizioni giuridiche degli Stati membri.
6. IL NODO DELL’INDIPENDENZA DEL GIURISTA D’IMPRESA
Il punto centrale resta quello dell’indipendenza. Nella prospettiva tradizionale, il rapporto di lavoro subordinato costituisce l’elemento che differenzia strutturalmente l’in-house counsel dall’avvocato esterno. L’evoluzione della governance aziendale ha tuttavia reso il quadro più articolato. Nelle organizzazioni maggiormente strutturate, la funzione Legal non svolge soltanto attività di esecuzione delle indicazioni provenienti dal management. Può pertanto essere chiamata a:
- esprimere valutazioni autonome sulla legittimità delle operazioni;
- segnalare rischi agli organi amministrativi;
- svolgere verifiche interne;
- partecipare ai sistemi di compliance;
- interagire con Internal Audit, Risk Management e Compliance;
- supportare l’Organismo di Vigilanza;
- coordinare attività investigative;
- gestire rapporti con autorità amministrative e giudiziarie.
L’indipendenza assume quindi anche una dimensione funzionale e organizzativa, che non coincide necessariamente con l’assenza di un rapporto di lavoro subordinato. È proprio su questa evoluzione del ruolo del giurista d’impresa che si concentra una parte rilevante del dibattito contemporaneo.
7. LEGAL PRIVILEGE E COMPLIANCE
Per le imprese, il tema presenta conseguenze che vanno oltre la funzione strettamente legale. Ciò in quanto un sistema di compliance efficace presuppone la possibilità di far emergere tempestivamente le criticità. Quando viene individuata una possibile violazione, l’organizzazione deve poter ricostruire i fatti, acquisire documentazione, intervistare le persone coinvolte, valutare le responsabilità e decidere le misure correttive. Una parte rilevante di queste attività può essere coordinata dalla funzione Legal. La questione del privilege diventa pertanto particolarmente sensibile nelle internal investigation.
Le relazioni, le e-mail, i verbali delle interviste, le valutazioni preliminari e le comunicazioni con il management possono contenere informazioni relative a potenziali violazioni normative o responsabilità dell’impresa. La possibilità che tali documenti siano successivamente acquisiti nell’ambito di un procedimento modifica inevitabilmente le modalità attraverso le quali l’organizzazione struttura l’attività investigativa.
Il legal privilege assume quindi una funzione non soltanto difensiva, ma anche preventiva, a favore delle imprese dei suoi legali interni. La riservatezza può infatti favorire la completa rappresentazione dei fatti al soggetto incaricato della valutazione legale e consentire all’impresa di individuare e correggere tempestivamente eventuali situazioni di non conformità.
8. IL RAPPORTO CON I SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO
La questione assume ulteriore rilievo se collocata nell’ambito dei moderni sistemi di Governance, Risk Management and Compliance (GRC). La funzione Legal opera sempre più frequentemente all’interno di un sistema nel quale intervengono soggetti diversi:
Legal/Compliance/Risk Management/Internal Audit/Organismo di Vigilanza/Collegio sindacale/revisori/organo amministrativo.
Questi soggetti hanno finalità, responsabilità e livelli di indipendenza differenti, ma condividono necessariamente informazioni relative ai rischi dell’organizzazione. Il riconoscimento o meno della riservatezza delle comunicazioni legali può quindi incidere sulla stessa architettura dei flussi informativi. Occorre distinguere, in particolare, tra:
- documentazione prodotta nell’ordinaria attività aziendale;
- valutazioni giuridiche;
- documentazione predisposta ai fini della difesa;
- attività di compliance;
- internal investigation;
- flussi verso gli organi di controllo;
- comunicazioni con consulenti legali esterni.
La corretta classificazione dei documenti e delle finalità per le quali essi vengono predisposti diventa pertanto un elemento rilevante della governance documentale dell’impresa.
9. IL POSSIBILE RILIEVO PER IL D.LGS. 231/2001
Il tema presenta particolare interesse anche nel contesto italiano della responsabilità amministrativa degli enti disciplinata dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo presuppone l’esistenza di meccanismi attraverso i quali l’organizzazione possa individuare e gestire i rischi di commissione dei reati presupposto. In questo sistema possono intervenire contemporaneamente funzione Legal, Compliance, Internal Audit, Organismo di Vigilanza e consulenti esterni.
Un’indagine interna avviata a seguito dell’emersione di una possibile condotta illecita può quindi produrre una quantità significativa di documentazione sensibile. Si pone, anche in questo contesto, il problema di stabilire quali comunicazioni siano protette, chi debba riceverle, con quali modalità debbano essere conservate e quali soggetti possano accedervi.
La questione diventa ancora più significativa quando il giurista d’impresa partecipa stabilmente al sistema di compliance o svolge funzioni di coordinamento delle internal investigation.
L’evoluzione europea del legal professional privilege potrebbe quindi incidere indirettamente anche sulla futura configurazione dei sistemi di compliance italiani e sul dibattito relativo all’evoluzione della disciplina del D.Lgs. 231/2001.
10. IL CONTESTO ITALIANO: LA RIFORMA FORENSE ITALIANA E IL RISULTATO OTTENUTO DA AIGI
Il dibattito europeo sul legal professional privilege si è inserito, in Italia, in una fase di particolare evoluzione della posizione del giurista d’impresa. Un passaggio significativo è contenuto nella legge 28 luglio 2026, n. 137, recante la delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense.
Nel corso dell’iter parlamentare, AIGI – Associazione Italiana Giuristi d’Impresa – era intervenuta chiedendo che la riforma non determinasse un arretramento rispetto alla legge professionale del 2012 e, in prospettiva, riconoscesse maggiormente la specificità professionale dei legali interni alle imprese.
La questione riguardava in particolare la disposizione oggi contenuta nell’art. 2, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che, pur disciplinando la competenza degli avvocati in materia di consulenza e assistenza legale stragiudiziale, consente espressamente che tali attività siano oggetto di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa quando vengono svolte nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del committente.
La previsione assume particolare importanza per le direzioni legali aziendali, perché costituisce il riconoscimento legislativo della possibilità di organizzare stabilmente all’interno dell’impresa una funzione destinata alla consulenza e all’assistenza legale stragiudiziale.
La sua mancata riproduzione nell’impianto iniziale della riforma aveva pertanto determinato l’intervento di AIGI.
Il 30 aprile 2026 la Commissione Giustizia della Camera ha approvato un emendamento dei relatori che ha recuperato tale previsione. Il principio è successivamente confluito nel testo definitivo della legge delega.
L’art. 2, comma 1, lett. a), n. 3.3, della legge n. 137/2026 ha infatti stabilito che i decreti legislativi di attuazione dovranno consentire l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale nell’esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto a favore del quale viene prestata l’attività.
La norma ha inoltre confermato un elemento organizzativo particolarmente rilevante per i gruppi societari: quando il destinatario dell’attività è una società, la consulenza può essere prestata anche in favore della controllante, delle controllate e delle società collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. – Società controllate e società collegate.
Il risultato ottenuto nel corso dell’iter parlamentare ha quindi evitato che la riforma determinasse un arretramento rispetto alla disciplina del 2012 e ha confermato legislativamente il ruolo delle strutture legali interne alle imprese. Naturalmente il risultato non equivale al pieno riconoscimento del modello dell’in-house lawyer presente in altri ordinamenti. La legge delega continua infatti a muoversi su due piani distinti. Da un lato riconosce espressamente che la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale possono essere svolte nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato; dall’altro permane, nell’impianto della riforma, l’incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato e rapporto di lavoro subordinato, salve le specifiche eccezioni previste dall’ordinamento.
Il giurista d’impresa può dunque essere professionalmente incaricato di svolgere attività legale per il proprio datore di lavoro senza che ciò determini, allo stato, il riconoscimento dello status di avvocato dipendente dell’impresa privata. È su questo secondo livello che rimangono aperte alcune delle principali questioni poste da AIGI: l’eventuale istituzione di un elenco speciale per i giuristi d’impresa in possesso dell’abilitazione forense, il rapporto tra subordinazione e indipendenza professionale e, soprattutto, la tutela del segreto professionale delle comunicazioni del legale interno.
Il collegamento con il contenzioso Broadcom/VMware diventa, sotto questo profilo, particolarmente evidente. Il diritto italiano ha appena confermato che la consulenza legale può costituire stabilmente l’oggetto dell’attività di un lavoratore subordinato all’interno dell’impresa. Il diritto europeo della concorrenza continua invece, sulla base della giurisprudenza Akzo Nobel, a considerare proprio il rapporto di subordinazione uno degli elementi che impediscono di riconoscere all’in-house counsel un’indipendenza equivalente a quella dell’avvocato esterno ai fini del legal professional privilege.
Il problema si sposta quindi progressivamente dalla possibilità di svolgere la funzione alla tutela della funzione stessa. E’ su questo terreno che le iniziative di ACC a livello europeo e di AIGI nell’ordinamento italiano presentano un punto di convergenza: verificare se il rapporto di lavoro subordinato sia ancora sufficiente, nell’attuale organizzazione delle imprese, per escludere che il giurista interno possa esercitare una funzione legal caratterizzata da autonomia tecnica, indipendenza di giudizio e adeguate garanzie di riservatezza.
11. LE INDICAZIONI OPERATIVE PER LE IMPRESE
In attesa della decisione nel merito del Tribunale dell’Unione europea, l’orientamento consolidato derivante dalla giurisprudenza Akzo Nobel continua a rappresentare un riferimento per le investigazioni della Commissione in materia di concorrenza.
Per le imprese multinazionali assume quindi particolare importanza verificare preventivamente la disciplina applicabile alle comunicazioni legali nelle diverse giurisdizioni nelle quali operano. La tutela riconosciuta in uno Stato non può infatti essere automaticamente considerata opponibile nell’ambito di un procedimento europeo. Sul piano organizzativo appare pertanto opportuno che le imprese definiscano procedure relative almeno a:
- gestione delle internal investigation;
- coinvolgimento dei consulenti legali esterni;
- classificazione della documentazione legale;
- gestione degli accessi;
- conservazione delle comunicazioni;
- flussi tra Legal, Compliance e organi di controllo;
- gestione delle richieste provenienti dalle autorità;
- procedure applicabili in caso di dawn raid o acquisizione documentale.
Non si tratta di attribuire indiscriminatamente natura riservata alla documentazione prodotta dalla funzione Legal, ma di costruire un sistema documentale coerente con la natura, la finalità e il regime giuridico delle diverse comunicazioni.
12. CONCLUSIONI
L’intervento dell’Association of Corporate Counsel nel procedimento Broadcom/VMware ha riportato davanti alla giurisdizione dell’Unione europea una questione rimasta sostanzialmente aperta dalla sentenza Akzo Nobel del 2010.
Il problema non riguarda soltanto l’estensione di una prerogativa professionale. La progressiva integrazione della funzione Legal nei sistemi di governance e compliance ha modificato il ruolo del giurista d’impresa: dalla consulenza sulle singole questioni giuridiche alla partecipazione strutturale ai processi di prevenzione, valutazione e gestione del rischio.
In questa prospettiva, la disciplina della riservatezza delle comunicazioni legali incide direttamente sull’effettività delle internal investigation, sulla circolazione delle informazioni sensibili e sulla capacità dell’impresa di individuare tempestivamente le proprie criticità.
Il procedimento T-280/26 dovrà pertanto essere seguito con grande attenzione non soltanto dagli operatori del diritto della concorrenza, ma anche dalle funzioni Legal e Compliance e, più in generale, dai soggetti coinvolti nella progettazione e nel funzionamento dei sistemi di controllo interno.
Riferimenti e fonti
Fonti generali
4. Conclusioni dell’Avvocato generale Juliane Kokott del 29 aprile 2010, causa C-550/07 P – EUR-Lex
In generale: AIGI – Associazione Italiana Giuristi d’Impresa, materiali sul legal privilege e sul ruolo del giurista d’impresa.
Riferimenti specifici per il paragrafo 10 – Riforma forense e ruolo di AIGI
5. Senato della Repubblica – scheda dell’A.S. 1917, iter e dossier della legge n. 137/2026
